Articolo 14 – Orario di lavoro

Articolo 14

L’orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali.
Per il personale inquadrato al 1° livello l’orario di lavoro è di 39 ore settimanali.
Le ore di lavoro di norma saranno distribuite su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì o su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato.
La prestazione lavorativa avrà inizio di norma alle ore 8.30.
Nel periodo 21 giugno – 21 settembre potrà essere attuato un orario continuato.
Sono ammessi, previa consultazione con le RSA o, in mancanza, con le Organizzazioni Sindacali territoriali, regimi multiperiodali dell’orario di lavoro nei limiti di 10 settimane nell’anno di calendario. I termini per i recuperi vengono fissati nell’arco di tre mesi.
I lavoratori addetti in modo prevalente e continuo ai centri elettronici in qualità di consollisti o digitatori e/o terminalisti e che prestino la loro opera nei centri stessi per l’intera giornata hanno diritto di usufruire di una pausa di riposo di almeno 15 minuti ogni due ore.
La distribuzione dell’orario di lavoro, anche per gruppi di lavoratori, la flessibilità dello stesso ed eventuali veli di copertura potranno essere concordati in sede aziendale, anche in deroga alle disposizioni che precedono.
Ove si ravvisi la necessità di una articolazione dell’orario di lavoro diversa da quella in essere presso l’Agenzia, l’Agente Generale ne darà preventiva comunicazione alle RSA o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla comunicazione, potranno richiedere un incontro con la direzione aziendale, da tenersi entro 7 giorni dalla richiesta.
L’incontro sarà finalizzato all’esame congiunto delle ragioni poste a base delle preannunciate modificazioni dell’articolazione dell’orario di lavoro e delle eventuali problematiche ad esse correlate e/o conseguenti e quindi a definire i termini del nuovo orario di lavoro.
Ove manchi l’accordo fra le parti, l’Agente Generale promuoverà un incontro fra le parti per il tramite dell’ANAGINA a fini conciliativi, con l’assistenza delle strutture nazionali delle rispettive Associazioni Sindacali.
A tal fine l’ANAGINA, entro 10 giorni dalla relativa richiesta, provvederà ad effettuare la convocazione delle parti per l’esperimento della procedura conciliativa, che dovrà in ogni caso concludersi nel termine massimo di 30 giorni dalla data della convocazione.

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