Articolo 15 – Lavoro straordinario

Articolo 15

Il lavoro prestato in eccedenza rispetto all’orario fissato è considerato lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato e svolto nella sede agenziale, salvo eccezioni consentite per iscritto volta per volta dall’Agente Generale. Il lavoro straordinario non può superare complessivamente le 130 ore annue.
Le prestazioni per lavoro straordinario – nei limiti e nei casi consentiti dalla legge – effettuato in aumento dell’orario normale saranno compensate con la retribuzione oraria che si determina dividendo la retribuzione mensile relativa al mese di effettuazione del lavoro straordinario per i seguenti divisori fissi:
a) personale impiegatizio: 140
b) personale subalterno: 153
La retribuzione oraria determinata come sopra sarà maggiorata delle seguenti percentuali:
25%
per lavoro straordinario diurno feriale;
50%
per lavoro straordinario domenicale, festivo, semifestivo, notturno (per notturno si intende il lavoro effettuato dopo le ore 21 fino alle ore 6) ed in giornata non lavorativa.

Il lavoro straordinario compiuto di Domenica o in altra giornata dedicata al riposo settimanale dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione della maggiorazione con i criteri di cui sopra, ad usufruire del riposo compensativo in altra giornata della settimana. Se tali prestazioni sono limitate alle ore antimeridiane, il riposo compensativo avrà luogo normalmente nelle ore antimeridiane del giorno successivo.
Il pagamento del lavoro straordinario deve essere effettuato non oltre i primi cinque giorni del mese successivo.
Il lavoro straordinario deve essere annotato su apposito registro con la firma del lavoratore.
I Capi Ufficio e i Vice Capo Ufficio hanno diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario, secondo gli stessi criteri e le stesse condizioni di cui al presente articolo. Per essi il lavoro straordinario deve essere autorizzato, di norma, preventivamente e per iscritto dall’Agente Generale o da chi ne fa le veci.

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