Articolo 16
Sono da considerare giorni festivi, oltre le Domeniche, i seguenti:
-Capodanno (1° gennaio)
-Epifania (6 gennaio)
-Anniversario della liberazione (25 aprile)
-Lunedì dopo Pasqua
-Festa del Lavoro (1° maggio)
-Festa della Repubblica (2 giugno)
-Assunzione della B.V. Maria (15 agosto) e giorno successivo (16 agosto)
-Ognissanti (1° novembre)
-Immacolata Concezione della B.V. (8 dicembre)
-Natività di N. Signore (25 dicembre)
-S. Stefano (26 dicembre)
-Santo Patrono della città
Sono considerati semifestivi i seguenti:
-Vigilia dell’Assunzione (14 agosto)
-Commemorazione dei defunti (2 novembre)
-Vigilia della Natività di N. Signore (24 dicembre)
-Ultimo giorno dell’anno (31 dicembre)
-Venerdì Santo
Nelle giornate semifestive il lavoro normale sarà limitato al solo turno antimeridiano e, quindi, non potrà avere termine oltre le ore 12 per gli impiegati e le ore 13 per i commessi. I lavoratori con part time orizzontale avranno un orario di lavoro ridotto proporzionalmente rispetto all’orario contrattuale.
Le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) se coincidenti con la domenica danno diritto al pagamento della doppia retribuzione (1/26 della normale retribuzione mensile).