Articolo 17 – Retribuzione

Articolo 17

Il personale è retribuito a norma di quanto previsto nell’allegato 2.
Le tabelle di cui all’allegato 2A stabiliscono la retribuzione annua, che è da corrispondersi in 14 quote di uguale importo. Di tali quote, dodici vanno corrisposte per ciascuno dei mesi di calendario e non oltre l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, mentre le due rimanenti vanno corrisposte una nel mese di giugno e l’altra entro il 15 dicembre (gratifica natalizia o tredicesima mensilità). Tali due quote si intendono riferite all’anno di calendario.

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