Articolo 21 – (passaggio di livello)

Articolo 21

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di fungibilità delle mansioni del personale di cui all’art 10, l’Agente Generale, nell’affidare mansioni di maggiore responsabilità o per il conferimento in via definitiva delle nomine a Posizioni Organizzative superiori, esaminerà l’opportunità di favorire il personale in servizio.
L’Agente Generale può assegnare ad una Posizione Organizzativa superiore a quella a cui ciascuno appartiene di diritto, quelli fra gli appartenenti al personale che riconosca meritevoli in considerazione delle particolari attitudini, della diligenza ed assiduità, nonché delle capacità di cui essi abbiano dato effettiva prova anche, eventualmente, nella sostituzione di impiegati inquadrati in Posizioni superiori.
I passaggi di livello saranno comunicati mediante ordine di servizio affisso nei locali dell’Agenzia Generale.

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