Articolo 22 – Premio di anzianità

Articolo 22

Al lavoratore che abbia prestato 20 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa Agenzia Generale, sarà corrisposto un premio di anzianità pari a 1/12 della retribuzione annua come determinata dall’art. 16.
Un ulteriore premio sarà corrisposto nella misura di 2/12 della retribuzione come sopra indicata al lavoratore che abbia prestato 30 anni di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa Agenzia Generale.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore che avvenga dopo il 16° anno compiuto di ininterrotto servizio come sopra detto, sarà corrisposto agli aventi diritto, secondo le norme di cui all’art. 2112 del Codice Civile, un premio di anzianità nella misura di:
-al 16° anno compiuto: 40% di quello spettante al 20° anno di servizio
-al 17° anno compiuto: 55% di quello spettante al 20° anno di servizio
-al 18° anno compiuto: 70% di quello spettante al 20° anno di servizio
-al 19° anno compiuto: 85% di quello spettante al 20° anno di servizio

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro che avvenga dopo il compimento del 60° anno di età (uomini) o del 55° (donne) per morte o per malattia o per dimissioni dopo il 21° anno compiuto di servizio come sopra detto, il premio sarà corrisposto nella misura del:
-al 21° anno compiuto: 10% di quello spettante al 30° anno di servizio
-al 22° anno compiuto: 20% di quello spettante al 30° anno di servizio
-al 23° anno compiuto: 30% di quello spettante al 30° anno di servizio
-al 24° anno compiuto: 40% di quello spettante al 30° anno di servizio
-al 25° anno compiuto: 50% di quello spettante al 30° anno di servizio
-al 26° anno compiuto: 60% di quello spettante al 30° anno di servizio
-al 27° anno compiuto: 70% di quello spettante al 30° anno di servizio
-al 28° anno compiuto: 80% di quello spettante al 30° anno di servizio
-al 29° anno compiuto: 90% di quello spettante al 30° anno di servizio

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