Articolo 23 – Ferie

Articolo 23

Il lavoratore ha diritto, nel corso di ogni anno, ad un periodo di riposo – con decorrenza della retribuzione – di:

a) giorni 24 lavorativi per il personale con anzianità di servizio fino al 5° anno compiuto;

b) giorni 30 lavorativi dal 6° anno in poi.

Non sono computabili come giorni di ferie le Domeniche e le giornate festive infrasettimanali.

Per le Agenzie Generali, nelle quali si è adottato l’orario di lavoro su cinque giorni alla settimana, il suddetto periodo sarà il seguente:

a) giorni 20 lavorativi per il personale con anzianità di servizio fino al 5° anno compiuto;

b) giorni 25 lavorativi dal 6° anno iniziato in poi.

Non sono computabili come giorni di ferie le Domeniche, i Sabati e le giornate festive infrasettimanali.

Il riposo annuale, stabilito normalmente nel periodo dal 7 gennaio al 15 dicembre, sarà di regola continuativo.

Nel fissare l’epoca di godimento delle ferie sarà tenuto conto, da parte dell’Agente Generale, delle richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio.

L’Agente Generale, nello stabilire il turno principale delle ferie, terrà presente che la precedenza nella scelta dell’epoca deve essere accordata al personale con maggiore anzianità e tenuto conto delle condizioni di salute dei familiari del lavoratore.

L’Agente Generale, qualora il lavoratore non indichi entro il 31 maggio di ciascun anno il periodo preferito per le ferie, comunicherà a mezzo lettera raccomandata all’interessato la data di inizio delle medesime; da quella data il lavoratore sarà considerato in ferie ad ogni effetto e non potrà, quindi, in alcun caso richiedere compensi per il mancato godimento delle ferie.

L’Agente Generale, in concomitanza del ferragosto, può disporre la chiusura degli uffici per un periodo continuativo non superiore a 8 giorni informandone i lavoratori indicativamente entro il 31/5.

L’Agente Generale soltanto per particolari esigenze di servizio può frazionare il periodo delle ferie, fatto salvo un periodo di almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore.

L’anzianità di servizio si intende riferita al 1° gennaio dell’anno di assunzione se questa è avvenuta nel primo semestre, o dal 1° gennaio dell’anno successivo se questa è avvenuta nel secondo semestre.

Durante l’anno di assunzione e durante l’anno della risoluzione del rapporto di lavoro spetteranno tanti dodicesimi delle ferie quanti sono, rispettivamente, i mesi dalla data di assunzione al 31 dicembre dello stesso anno e quanti sono i mesi dal 1° gennaio alla data di risoluzione del rapporto. Le frazioni non inferiori a 15 giorni saranno computate per mesi interi.

Nei casi di assenza dal servizio che non dipendono da malattia, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.

I giorni di infermità intervenuta nel corso delle ferie non vanno computati nella durata delle stesse purché il lavoratore denunci immediatamente alla Agenzia Generale l’infermità, segnalando gli estremi necessari perché l’Agente Generale, secondo le modalità previste dall’art. 29, possa richiedere gli accertamenti di legge.

L’Agente può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermi il diritto del lavoratore di completare le ferie in epoca successiva ed il diritto di rimborso delle spese o delle perdite da tale fatto conseguite.

Il godimento delle ferie deve avvenire:

a) per almeno due settimane (10 giorni lavorativi) nel corso dell’anno di maturazione;
b) per un periodo di ulteriori 2 settimane (10 giorni lavorativi) nei 18 mesi successivi alla scadenza dell’anno di maturazione;
c) il restante periodo potrà essere fruito anche oltre il termine di cui sopra ovvero potrà essere sostituito dalla relativa indennità.

L’indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata sulla base della retribuzione del mese in cui viene effettuato il pagamento.

Al lavoratore che non abbia potuto anche per malattia, infortunio o gravidanza usufruire delle ferie spettanti, l’Agente Generale corrisponderà l’indennità sostitutiva delle ferie non godute calcolata in base alla normale retribuzione esclusi gli assegni familiari di legge.

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