Articolo 24 – Permessi e congedi

Articolo 24

Fermo restando quanto disposto dalla legge in materia di permessi e congedi, l’Agente, su domanda degli interessati, può accordare permessi di assenze e congedi per giustificati motivi privati.

Tali permessi non possono essere compensati con il periodo di ferie annuale.

Durante l’assenza per permessi o congedi, la retribuzione decorre normalmente.

Il lavoratore, previo preavviso di un giorno, ha comunque diritto a richiesta a permessi retribuiti per la durata massima di cinque ore l’anno.

In caso di morte dei genitori, del coniuge, del convivente, dei figli e dei parenti entro il secondo grado sarà concesso al lavoratore un permesso non inferiore a 3 giorni lavorativi senza privazione dello stipendio.

A tutti i lavoratori verrà concesso in caso di matrimonio un periodo continuativo di 15 giorni di congedo retribuito non computabile nel periodo delle ferie annuali. Durante tale congedo i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.

Torna su