Articolo 25
In applicazione della legge quadro n. 266/1991, al fine dell’espletamento di attività di volontariato, vengono riconosciute ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri generali delle regioni e delle province autonome, forme di flessibilità di orario di lavoro da concordarsi a livello aziendale, compatibilmente con la organizzazione aziendale.