Articolo 26 – Aspettativa

Articolo 26

Quando ricorrono comprovate necessità familiari o seri motivi di indole privata che richiedano una assenza superiore ad un mese, il lavoratore che abbia almeno due anni di anzianità di servizio ha diritto ad una aspettativa della durata massima di sei mesi. Decorsi sei mesi l’Agente Generale, in via eccezionale, potrà prorogare la aspettativa di un ulteriore periodo comunque non superiore ai sei mesi.

Il lavoratore che sia in servizio effettivo da 4 o più anni, previa richiesta scritta da inoltrare all’Agente Generale di norma con 15 giorni di preavviso, ha diritto ad una aspettativa rinnovabile dopo 5 anni, decorrenti dal giorno di inizio del primo periodo di aspettativa eventualmente fruito in precedenza, per un periodo non inferiore ad 1 mese e fino ad un massimo di 2 mesi. Tale aspettativa potrà essere frazionata in non più di due periodi.

La durata complessiva del periodo di aspettativa non potrà comunque superare un anno in un triennio, salvo nei casi in cui il lavoratore sia chiamato ad assolvere cariche pubbliche.

Nelle Agenzie Generali che occupano non più di 15 impiegati l’aspettativa può essere usufruita da un solo lavoratore per volta; nelle Agenzie Generali che occupano più di 15 impiegati l’aspettativa stessa può essere usufruita contemporaneamente da non più di due lavoratori per volta.

Il lavoratore che non riprenda servizio alla scadenza della aspettativa è considerato da tale data dimissionario ad ogni effetto, salvo il caso comprovato di forza maggiore.

Le aspettative di cui ai commi precedenti non comportano alcuna corresponsione di trattamento economico né maturazione dell’anzianità ad alcun effetto.

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