Articolo 27 – Malattia e/o infortunio

Articolo 27

Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 300 giorni nell’arco di 18 mesi ovvero di 420 giorni in caso di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed aids conclamato.

Inoltre, per gli effetti di quanto precede, l’Agenzia potrà considerare altre gravissime patologie.

È fatta comunque salva la naturale scadenza del contratto a tempo determinato.

Sono escluse dal computo di cui al primo comma le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 10 giorni continuativi e sino ad un massimo di 90 giorni complessivi.

A richiesta del lavoratore sarà concessa un’aspettativa, non retribuita e non computabile a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio, fino ad un massimo di 6 mesi.

In caso di ripresa del lavoro il periodo di aspettativa fruito verrà considerato ai fini del computo del comporto secondo il sistema di cui al presente articolo (300 giorni nell’arco dei 18 mesi o 420, precedenti l’ultimo giorno di assenza considerato) nella misura di un terzo, come assenza per malattia.

Superati i termini di cui sopra il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con corresponsione di una indennità sostitutiva di preavviso.

Durante il periodo di comporto, al lavoratore sarà garantito il seguente trattamento economico:

-nel caso di ininterrotta assenza per malattia riferibile ad un unico evento morboso, il 100% della retribuzione per i primi 7 mesi ed il 50% per il restante periodo, fino al compimento del comporto;

-nel caso di più periodi di malattia, il 100% della retribuzione per i primi 150 giorni calcolati per sommatoria nell’arco dell’anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre) ed il 50% per il restante periodo nello stesso anno;

-nel caso di malattia riferibile a patologie di natura oncologica o di similare gravità, il 100% della retribuzione per i primi 270 giorni calcolati per sommatoria nell’arco dell’anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre) ed il 50% per il restante periodo nello stesso anno.

Norma Transitoria

Per i lavoratori in servizio alla data di stipula del presente CCNL, la disciplina di cui al presente articolo avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2015.

Note a Verbale

A) I trattamenti economici previsti dagli artt. 27 e 32 non sono cumulabili con quelli corrisposti dall’INAIL o da altro Ente pubblico per ogni giorno di assenza del lavoratore dovuta a malattia o infortunio e le corresponsioni dell’Agenzia Generale costituiranno una integrazione di quella stabilita dalla legge, fino alla concorrenza del trattamento retributivo spettante.

B) Le Parti si danno atto che l’aspettativa di cui al presente articolo non è cumulabile con l’aspettativa di cui al precedente art. 25.

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