Articolo 28 – (malattia e/o infortunio)

Articolo 28

Il lavoratore che è assente per le ragioni di cui all’art. 27 deve darne immediata comunicazione all’Agente Generale.

Le assenze (anche di una sola giornata) devono essere giustificate con certificato medico secondo le previsioni di legge.

Nel caso in cui il medico sia impossibilitato ad emettere il certificato telematico, il lavoratore consegnerà, non oltre il giorno dal rientro dall’assenza, copia cartacea del certificato di malattia.

L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicato all’Agenzia Generale entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestato da successivi certificati medici.

Nel caso in cui il medico sia impossibilitato ad emettere il certificato telematico, il lavoratore consegnerà, non oltre il giorno dal rientro dall’assenza, copia cartacea dei certificato di malattia.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai commi precedenti, l’assenza si considera non giustificata.

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