Articolo 29
L’Agenzia Generale ha facoltà di accertare l’esistenza della malattia o dell’infortunio e di controllare il decorso nei modi e nei limiti delle norme di legge vigenti.
Il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio abituale domicilio, ovvero in quello da lui eventualmente comunicato in sostituzione per le visite di controllo.
Sono fatte salve le eventuali necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici, visite di controllo che il lavoratore dovrà documentare.
Nel caso che il lavoratore risulti assente al proprio domicilio ovvero rifiuti di sottoporsi alla visita di controllo, l’assenza si considera non giustificata.