Articolo 30
Durante il periodo di prova, in caso di malattia il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione per il primo mese e alla metà per i due mesi successivi. Trascorsi tre mesi dall’inizio del periodo di prova, ove il lavoratore non sia in grado di riprendere servizio, l’Agenzia Generale potrà risolvere il rapporto senza preavviso.
I giorni di assenza per malattia non si computano agli effetti della durata del periodo di prova.
Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti.