Articolo 31
Ai lavoratori portatori di handicap verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art. 33 della legge n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche nonché dalla legge n. 170/2010, nei termini e secondo le modalità ivi previste.
Ai lavoratori che abbiano familiari o siano affidatari di soggetti portatori di handicap o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art. 33 della legge n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche, nei termini e secondo le modalità ivi previste.
In ottemperanza al quinto e sesto comma dell’art. 33 della legge 104/1992 e successive integrazioni e modifiche, nei confronti dei lavoratori portatori di handicap e dei lavoratori di cui al comma precedente, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.
L’accertamento dell’handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di cui sopra, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all’art. 4 legge n. 104/1992.