Articolo 32 – Gravidanza e puerperio

Articolo 32

In caso di gravidanza e puerperio si applicano le disposizioni di legge.

In caso di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio alla lavoratrice madre è riconosciuta per tutto il periodo di assenza obbligatoria di cui all’art. 16 del D.lgs n. 151/2001, una integrazione pari al 20% della retribuzione presa a base dall’INPS per la determinazione della indennità giornaliera a suo carico a norma dell’articolo 22 del citato Decreto.

Nel caso di subentro di malattia si applicherà il trattamento relativo, con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata, salvo che nei singoli casi risulti, nel suo complesso, più favorevole il trattamento di legge.

Le provvidenze di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, anche ai casi di affidamento e di adozione.

Il periodo di gravidanza e puerperio va computato a tutti gli effetti della anzianità di servizio in base alle norme di cui al D.lgs. 151/2001.

Nota a verbale

Le Parti si incontreranno per valutare ed eventualmente stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale per maternità e paternità secondo le previsioni di cui all’art. 1, comma 339, della Legge n. 228/2012.

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