Articolo 32
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le disposizioni di legge.
In caso di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio alla lavoratrice madre è riconosciuta per tutto il periodo di assenza obbligatoria di cui all’art. 16 del D.lgs n. 151/2001, una integrazione pari al 20% della retribuzione presa a base dall’INPS per la determinazione della indennità giornaliera a suo carico a norma dell’articolo 22 del citato Decreto.
Nel caso di subentro di malattia si applicherà il trattamento relativo, con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata, salvo che nei singoli casi risulti, nel suo complesso, più favorevole il trattamento di legge.
Le provvidenze di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, anche ai casi di affidamento e di adozione.
Il periodo di gravidanza e puerperio va computato a tutti gli effetti della anzianità di servizio in base alle norme di cui al D.lgs. 151/2001.
Nota a verbale
Le Parti si incontreranno per valutare ed eventualmente stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale per maternità e paternità secondo le previsioni di cui all’art. 1, comma 339, della Legge n. 228/2012.