Articolo 33 – Tutela della salute

Articolo 33

Ferma restando l’applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 (e successive modificazioni e/o integrazioni), in tema di visite mediche – stante le disposizioni contenute negli articoli da 172 e seguenti – è prevista, a richiesta degli interessati, una specifica visita oculistica, con intervalli non inferiori a 12 mesi, per i lavoratori ivi indicati che operano, in modo significativo e continuativo, su apparecchiature elettroniche con video, fatti salvi casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente.

Le predette visite saranno a carico dell’Agenzia Generale.

Le lavoratrici in gravidanza che lo richiedessero potranno essere esentate, per il periodo di gravidanza, dall’utilizzo quantitativamente significativo delle apparecchiature elettroniche con video.

Torna su