Articolo 35 – Missioni

Articolo 35

È in facoltà dell’Agente Generale di inviare il personale in missione temporanea fuori dal Comune ove ha sede l’Agenzia Generale, con un preavviso di 24 ore.

Al personale inviato in missione fuori dal Comune dove il lavoratore presta normalmente la propria attività, salvo convenzioni speciali, compete il rimborso delle spese di viaggio, con mezzi autorizzati e il rimborso del vitto e dell’alloggio ove questo si renda necessario per la natura della prestazione.

Le Parti concordano che, ove il dipendente inviato in missione sia inquadrato ad un livello inferiore al 3°, allo stesso venga riconosciuta per tutta la durata della missione una indennità pari alla differenza tra la retribuzione del 3° livello e quella relativa del livello di appartenenza.

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