Articolo 36 – Trasferimenti

Articolo 36

L’Agenzia Generale, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può disporre il cambiamento della sede di lavoro del dipendente.

Il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore che abbia compiuto i 50 anni di età e maturato almeno 15 anni di anzianità di servizio.

Il trasferimento dovrà essere comunicato al dipendente con un preavviso di almeno due mesi.

Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dipendente verrà considerato in missione sino alla scadenza del suddetto termine.

Qualora la sede oggetto del trasferimento dei lavoratori dovesse essere chiusa, per gli stessi è previsto il rientro nella sede dell’Agenzia Generale.

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