Articolo 37 – Risoluzione del rapporto di lavoro

Articolo 37

La cessazione del rapporto di lavoro ha luogo:

– per dimissioni;

– per recesso da parte dell’Agenzia Generale a norma dell’art. 2118 Codice Civile nei limiti consentiti dalla legge;

– per malattia o conseguenza di infortunio la cui durata abbia superato il periodo contrattuale di conservazione del posto ai sensi del precedente articolo 27;

– per recesso per giusta causa a norma dell’art. 2119 Codice Civile;

-per recesso per giustificato motivo a norma della legge 15 luglio 1966, n. 604 e nell’ambito dell’applicazione della stessa;

-per morte del lavoratore;

-per raggiungimento dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti.

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