Articolo 37
La cessazione del rapporto di lavoro ha luogo:
– per dimissioni;
– per recesso da parte dell’Agenzia Generale a norma dell’art. 2118 Codice Civile nei limiti consentiti dalla legge;
– per malattia o conseguenza di infortunio la cui durata abbia superato il periodo contrattuale di conservazione del posto ai sensi del precedente articolo 27;
– per recesso per giusta causa a norma dell’art. 2119 Codice Civile;
-per recesso per giustificato motivo a norma della legge 15 luglio 1966, n. 604 e nell’ambito dell’applicazione della stessa;
-per morte del lavoratore;
-per raggiungimento dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti.