Articolo 38
Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro di cui ai punti b), c) ed e) del precedente articolo 37 dovranno essere osservati i seguenti termini di preavviso:
-per i lavoratori che,, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i cinque anni di servizio:
a) Area professionale A e B: 1 mese e mezzo;
b) Area professionale C: 1 mese;
– per i lavoratori che hanno raggiunto i cinque anni di servizio e non i dieci:
a) Area professionale A e B: 2 mesi e mezzo;
b) Area professionale C: 1 mese e mezzo;
– per i lavoratori che hanno raggiunto i dieci anni di servizio e non i venti:
a) Area professionale A e B: 3 mesi;
b) Area professionale C: 2 mesi;
– per i lavoratori che hanno raggiunto i venti anni di servizio:
a) Area professionale A e B: 4 mesi;
b) Area professionale C: 3 mesi.
Nel caso di risoluzione del rapporto di cui al punto a) del precedente art. 36 i termini di cui sopra saranno pari ad un mese.
Il periodo di preavviso decorre secondo i termini previsti dall’art. 46.
Durante il compimento del periodo di preavviso l’Agente Generale concederà al lavoratore congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso di cui sopra deve corrispondere all’altra parte una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
È tuttavia in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso di preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà considerato ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.