Articolo 39 – Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni

Articolo 39

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, è in facoltà dell’Agente Generale, ai sensi dell’art. 38, 6° comma, rinunciare totalmente o parzialmente all’osservanza del termine di preavviso con diritto per il lavoratore di percepire, oltre al trattamento di fine rapporto, la retribuzione relativa al periodo di preavviso eventualmente prestato.

Al personale che risolve il rapporto di lavoro nel periodo di gravidanza o fino al compimento di un anno di età del bambino, compete, oltre al trattamento di fine rapporto, un importo equivalente all’ammontare della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stabilito nel caso di recesso da parte dell’Agenzia Generale. La gravidanza o l’esistenza in vita del bambino dovranno essere documentate con opportuni certificati.

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