Articolo 40
Quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga ai sensi del punto b) del precedente art. 37, compete al lavoratore, oltre al trattamento di fine rapporto, il preavviso di cui al precedente art. 38.
Articolo 40
Quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga ai sensi del punto b) del precedente art. 37, compete al lavoratore, oltre al trattamento di fine rapporto, il preavviso di cui al precedente art. 38.