Articolo 43 – Cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo

Articolo 43

Il giustificato motivo di licenziamento di cui alla lettera e) del precedente art. 37 sussiste nei casi previsti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604.

In caso di licenziamento per giustificato motivo, sono dovuti il preavviso di cui al precedente art. 38 e il trattamento di fine rapporto.

Torna su