Articolo 45 – Trattamento di fine rapporto

Articolo 45

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato come stabilito dalla legge 297 del 29 maggio 1982.

Di conseguenza le indennità maturate fino al 28 maggio 1982 saranno calcolate sulla base dell’ultima retribuzione accantonata, e subiranno un incremento, a norma dell’art. 1, quarto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dell’1,5% annuo a partire dal 1° giugno 1982 e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con l’esclusione della quota maturata nell’anno in corso.

Il TFR relativo alle anzianità maturate dal 29 maggio 1982 sarà calcolato a norma dell’art. 1, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive di eventuali indennità: il totale sarà diviso per 13,5.

Al di fuori dei limiti stabiliti dall’art. 1 della legge 29.05.1982 n. 297, l’Agente Generale, a richiesta del lavoratore con almeno otto anni di servizio presso la medesima Agenzia Generale, esaminerà la possibilità di accordare, per i casi previsti dalla summenzionata legge, una anticipazione del TFR fino ad un massimo del 70% del trattamento cui il lavoratore stesso avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

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