Articolo 46 – Modalità di comunicazione ed effetto del recesso

Articolo 46

Fermo restando quanto previsto dalla legge, il recesso dal rapporto deve essere comunicato, in tutti i casi, per iscritto.

Il recesso ha effetto dal momento indicato nella comunicazione ma, comunque, non prima che questa sia pervenuta alla controparte; i termini di preavviso, peraltro, non possono decorrere se non dal 1° o dal 16 del mese immediatamente successivo alla data di effetto del recesso.

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