Articolo 47
Le somme dovute in caso di cessazione del rapporto debbono essere versate all’interessato entro il mese successivo a quello della cessazione dal servizio.
In caso di contestazione sull’ammontare delle spettanze, l’Agenzia Generale dovrà corrispondere all’interessato la somma non contestata, senza pretendere la ricevuta liberatoria.