Articolo 47 – Modalità di versamento delle spettanze di fine rapporto

Articolo 47

Le somme dovute in caso di cessazione del rapporto debbono essere versate all’interessato entro il mese successivo a quello della cessazione dal servizio.

In caso di contestazione sull’ammontare delle spettanze, l’Agenzia Generale dovrà corrispondere all’interessato la somma non contestata, senza pretendere la ricevuta liberatoria.

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