Articolo 48 – Certificato di prestato servizio

Articolo 48

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, su richiesta del lavoratore, l’Agenzia Generale rilascerà all’interessato, all’atto della cessazione dal servizio, un certificato contenente l’indicazione della durata della prestazione, del grado e livello e della mansione, nonché, a richiesta dell’interessato, del servizio o ufficio al quale era addetto all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

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