Articolo 50 – Personale avente incarichi sindacali

Articolo 50

Ai lavoratori che rivestono cariche sindacali di carattere nazionale in seno alle Organizzazioni stipulanti saranno concesse le necessarie agevolazioni per lo sviluppo del loro mandato.

Analogo trattamento, compatibilmente anche alle esigenze agenziali, sarà concesso ai lavoratori che rivestono cariche sindacali a carattere regionale e provinciale.

Le predette Organizzazioni dei lavoratori dovranno debitamente notificare alla Agenzia Generale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno le nomine sindacali sopraindicate.

I lavoratori di cui sopra non potranno essere licenziati, per la durata del loro mandato e per i sei mesi successivi, per motivi inerenti l’espletamento della carica sindacale.

Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 20.05.1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Nelle Agenzie Generali nelle quali, ai sensi delle disposizioni della legge 20.05.1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) è consentita la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali, i permessi retribuiti a favore del dirigente della rappresentanza stessa per l’espletamento dell’incarico verranno concessi, nei limiti previsti dalla legge, per un minimo complessivo di 20 ore all’anno. Nel caso che sia stata costituita una unica rappresentanza sindacale aziendale i permessi retribuiti a favore del dirigente della rappresentanza stessa per l’espletamento dell’incarico verranno concessi per un minimo complessivo di 30 ore all’anno.

In occasione delle trattative per il rinnovo contrattuale e con riferimento all’attività inerente al rinnovo stesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, i permessi retribuiti a favore del dirigente della rappresentanza sindacale aziendale, ove questa sia unica, verranno concessi, nei limiti previsti dalla legge, per un minimo complessivo di 40 ore all’anno; in caso di più rappresentanze sindacali per un minimo complessivo di 20 ore all’anno per ciascuna rappresentanza. Tali permessi si intendono comprensivi delle ore di cui al comma precedente

Torna su