Articolo 51 – Delegato di agenzia

Articolo 51

Nelle Agenzie Generali che occupano fino a 15 dipendenti è riconosciuta l’istituzione di un Delegato di Agenzia, quale organo di rappresentanza dei lavoratori nei confronti degli Agenti Generali, fermo restando che la disciplina collettiva dei rapporti di lavoro rimane riservata, tanto in fase di contrattazione che di stipulazione di accordi, alla competenza delle Organizzazioni Sindacali di categoria e fermo restando che ogni tipo di attività sindacale resta attribuita ai lavoratori secondo le norme di legge vigenti e le disposizioni di cui al vigente contratto, in particolare dall’art. 50.

Compito fondamentale ed esclusivo del Delegato di Agenzia è di concorrere a mantenere i rapporti fra i lavoratori e gli Agenti Generali per il regolare svolgimento dell’attività agenziale.

Nell’esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale il Delegato di Agenzia interviene:

1)per l’osservanza delle norme di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza sul lavoro;

2) per l’esatta applicazione dei Contratti di Lavoro e degli Accordi sindacali;

3) per formulare proposte tendenti al migliore svolgimento delle iniziative interne di carattere sociale (assistenziali, culturali e ricreative);

4)per prospettare ogni misura atta a tutelare nell’ambito aziendale gli interessi professionali dei lavoratori;

5) per la contrattazione delle materie di cui all’art. 54.

Il Delegato di Agenzia per le funzioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) è soggetto alle comuni norme contrattuali e deve quindi osservare l’orario di lavoro come tutti gli altri dipendenti. Per l’espleta mento del proprio mandato può assentarsi dal posto di lavoro dandone preventiva comunicazione al diretto superiore responsabile; solo in casi eccezionali può uscire dall’Agenzia previa intesa con l’Agente Generale.

Per i compiti di cui al punto 5) il Delegato di Agenzia fruirà delle necessarie agevolazioni e comunque di permessi giornalieri non superiori a 4 ore l’anno.

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