Articolo 52 – (delegato di agenzia)

Articolo 52

Nelle Agenzie Generali di cui al precedente art. 51, l’Agente Generale, compatibilmente con le esigenze di servizio e con un preavviso di almeno tre giorni concederà a ciascun lavoratore permessi retribuiti fino ad un massimo di 5 ore all’anno per la partecipazione ad Assemblee Nazionali o territoriali da tenersi fuori dell’Agenzia Generale, indette dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente Accordo.

Allo stesso fine” nell’anno del rinnovo contrattuale l’Agente Generale, compatibilmente con le esigenze di servizio e con preavviso di almeno tre giorni concederà a ciascun lavoratore permessi retribuiti per complessive 10 ore all’anno, comprensive delle ore di cui al comma precedente.

Tali permessi non spettano ai lavoratori nei confronti dei quali si applica la normativa di cui all’art. 20 della legge 20.05.1970, n. 300.

CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini del presente articolo, nel computo dell’organico i lavoratori part time verranno considerati unità a tempo pieno.

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