Articolo 54 – Contrattazione aziendale

Articolo 54

Possono essere stipulati contratti aziendali esclusivamente per le seguenti materie:

a) distribuzione, flessibilità dell’orario di lavoro e velo di copertura del Sabato nell’ambito delle norme stabilite dal vigente contratto nazionale;

b) part-time;

c) imborsi spese, diarie di trasferta e determinazione del relativo trattamento economico;

d) rimborso spese chilometrico per gli esattori e per il personale viaggiante;

e) agevolazioni per lavoratori studenti;

f) modalità di attuazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale;

g) utilizzo in via collettiva delle festività soppresse come permessi straordinari retribuiti;

h) premio incrementi produttivi secondo quanto stabilito dall’allegato 2F di cui al presente contratto;

i) coperture assicurative;

j) prestiti al personale;

k) convenzioni con enti.

Le materie di cui sopra, fermo restando quanto disposto nell’allegato 2F, saranno trattate in sede aziendale e, su richiesta scritta di una delle parti, con l’assistenza dell’ANAGINA e delle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente contratto.

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