Articolo 54
Possono essere stipulati contratti aziendali esclusivamente per le seguenti materie:
a) distribuzione, flessibilità dell’orario di lavoro e velo di copertura del Sabato nell’ambito delle norme stabilite dal vigente contratto nazionale;
b) part-time;
c) imborsi spese, diarie di trasferta e determinazione del relativo trattamento economico;
d) rimborso spese chilometrico per gli esattori e per il personale viaggiante;
e) agevolazioni per lavoratori studenti;
f) modalità di attuazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale;
g) utilizzo in via collettiva delle festività soppresse come permessi straordinari retribuiti;
h) premio incrementi produttivi secondo quanto stabilito dall’allegato 2F di cui al presente contratto;
i) coperture assicurative;
j) prestiti al personale;
k) convenzioni con enti.
Le materie di cui sopra, fermo restando quanto disposto nell’allegato 2F, saranno trattate in sede aziendale e, su richiesta scritta di una delle parti, con l’assistenza dell’ANAGINA e delle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente contratto.