Allegato n. 3 Festività soppresse
Allegato n. 3 – Verbale di accordo – Festività soppresse

Allegato n. 3

Il giorno 07.11.2002
l’Associazione Nazionale Agenti Generali INA Assitalia
e
le sottoscritte Organizzazioni Sindacali

vista la legge 05.03.1977 e successive

CONVENGONO

di regolare come segue il trattamento relativo alle festività di cui alle suddette disposizioni di legge (San Giuseppe, Ascensione N.S., Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e della festa dell’Unità Nazionale):

Art. 1
Per ogni giornata di lavoro prestata verrà riconosciuto un riposo sostitutivo in altro giorno lavorativo in data da concordare secondo le esigenze aziendali.

Art. 2
Il riposo sostitutivo di cui all’articolo precedente spetta anche ai lavoratori assenti che per i suddetti giorni abbiano comunque diritto alla retribuzione, ivi compresi quelli assenti ai sensi dell’art. 4 della legge 30.12.1971, n. 1204 (lavoratrici madri).

Art. 3
In via eccezionale nei giorni festivi succitati l’Agente generale può disporre la chiusura dell’Agenzia Generale, con un preavviso di almeno 3 giorni facendo così decadere il diritto al riposo compensativo di cui agli artt. 1 e 2.

Art. 4
Previo accordo con l’Agente Generale il lavoratore può chiedere, in luogo del recupero, la indennità sostitutiva delle ferie calcolata secondo gli stessi criteri di cui all’art. 22.
Analogamente si procederà nel caso in cui la richiesta di pagamento della indennità, in luogo del recupero, sia fatta dall’Agente. Anche in tal caso è necessario l’accordo con il lavoratore.

Art. 5
Il presente Accordo si rinnova tacitamente ogni anno, salvo disdetta di una delle parti entro il 30 novembre di ciascun anno.

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