Allegato n. 4 – Protocollo sull’occupazione
Allegato n. 4 – Protocollo sull’occupazione

Allegato n. 4

Premesso che

– il settore è da tempo oggetto di rilevanti processi di riorganizzazione, connessi anche a difficoltà produttive e gestionali, con conseguenti riflessi e possibili ricadute sulle condizioni dei lavoratori;
– che le Rappresentanze Sindacali hanno manifestato consistenti preoccupazioni in ordine ai riflessi occupazionali che tali processi possano eventualmente produrre;
– che, in tale contesto, le Parti concordano sull’opportunità di un rafforzamento delle relazioni industriali al fine di garantire il tempestivo e preventivo intervento delle Parti nelle situazioni di crisi, affinché ANAGINA e le Rappresentanze Sindacali, nell’ambito dei rispettivi ruoli istituzionali, possano dare il loro responsabile e concreto contributo.

Tanto premesso e considerato

le Parti concordano di istituire una procedura di confronto nei termini di seguito riportati.

1. L’Agenzia Generale che intenda ricorrere a licenziamenti plurimi ai sensi dell’art. 3, II parte, della Legge n. 604/1966 o a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, ne darà preventiva comunicazione scritta (tramite fax ed e-mail) alle Rappresentanze Sindacali Aziendali/Delegato di Agenzia o Territoriali nonché alle Rappresentanze Sindacali Nazionali ed all’ANAGINA.

2. Qualora, entro tre giorni lavorativi (lunedì-venerdì) dalla data della comunicazione di cui al comma che precede, le Rappresentanze Sindacali, con comunicazione scritta da inoltrare (tramite fax o e-mail), lo richiedano ad ANAGINA, quest’ultima convocherà le Parti, con un preavviso di almeno tre giorni, per un esame congiunto al fine di ricercare entro i quindici giorni successivi, ove possibile, soluzioni alternative ai licenziamenti.

3. Frattanto l’Agenzia Generale interessata si asterrà dall’attuare iniziative unilaterali, mentre le Rappresentanze Sindacali si asterranno da ogni azione diretta.

4. Nell’ambito del confronto saranno esaminate le motivazioni dei provvedimenti richiesti, sulla base di documentazione idonea a mostrare le addotte ragioni attinenti all’organizzazione produttiva ed alla situazione di crisi e saranno valutate, nella salvaguardia dei diritti previsti, soluzioni alternative ai licenziamenti quali:
-> ammortizzatori sociali vigenti,
-> forme di gestione flessibile del tempo di lavoro e/o di riduzione dell’orario,
-> incentivazioni all’esodo anticipato volontario,
-> accordi per il contenimento del costo del lavoro.

5. All’esito della procedura verrà redatto un verbale di accordo o di mancato accordo.

6. In quest’ultimo caso, l’Agenzia Generale avrà, quindi, facoltà di adottare le proprie determinazioni a norma dell’art. 3 della Legge n. 604/1966 e degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991.

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