Allegato n. 5 – Accordo per la esazione dei contributi sindacali
Allegato n. 5 – Accordo per la esazione dei contributi sindacali

Allegato n. 5

Il giorno 30.05.1985 in Roma

tra l’ANAGINA

e la FILDA/CGIL, la FILA/CISL, la UILASS/UIL, la FNA/SNAGI

si è convenuto quanto segue:

Art. 1

A decorrere dalla mensilità di gennaio 1986 il contributo sindacale da trattenersi sulle retribuzioni dei lavoratori iscritti alle OO.SS. firmatarie del presente Accordo sarà determinato come segue:

personale amministrativo delle Agenzie Generali dell’INA-Assitalia 0,40% della retribuzione tabellare e della indennità di contingenza, per ciascuna delle 14 mensilità contrattuali.

La trattenuta dovrà effettuarsi esclusivamente sulla retribuzione tabellare e sulla indennità di contingenza con esclusione di ogni altra voce retributiva.

Il contributo sarà determinato con riferimento agli importi retributivi lordi.

Per tutti i dipendenti interessati il contributo sindacale da versare alle OO.SS. di appartenenza non potrà comunque, per ciascuna mensilità essere inferiore a L. 2.285 e superiore al contributo previsto per il dipendente amministrativo inquadrato nel 3° livello ed inserito nell’ultima classe della tabella stipendiale, fatte salve le maggiori contribuzioni in atto.

Art. 2

La trattenuta di cui all’art. 1 dovrà essere effettuata previo rilascio da parte del dipendente di apposita delega di cui al testo allegato.
Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo non sarà necessario il rilascio di nuove deleghe ma verranno considerate valide quelle in atto, ritenendosi modificata l’entità del contributo nelle nuove misure di cui all’art. 1.

Art. 3

Il presente Accordo sostituisce ogni altra precedente regolamentazione e le Agenzie Generali non saranno tenute a trattenere contributi sindacali determinati con modalità ed in misure difformi da quelle previste ai precedenti articoli, salvo quanto specificato all’ultimo comma dell’art. 1.

Art. 4

Le somme trattenute verranno versate dalle Agenzie Generali secondo le indicazioni di ciascuna Organizzazione Sindacale.

Art. 5

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di due anni e così successivamente di due anni in due anni, qualora non venga disdettato almeno tre mesi prima della scadenza.

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