Allegato n. 6 – Part time
Allegato n. 6 – Art. 3 – Sfera di applicazione e diritto di precedenza

Allegato n. 6

Il numero di lavoratori assunti ex novo con contratto di lavoro a tempo parziale non potrà eccedere, su base annua, il 30% del personale in organico. Per “personale in organico” si intende quello presente nell’Agenzia Generale alla data di assunzione.

In caso di assunzione a tempo parziale l’Agente Generale darà tempestiva comunicazione al personale già dipendente a tempo pieno e prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale di lavoratori a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto dell’Agente Generale dovrà essere motivato.

In caso di assunzione di personale a tempo pieno, l’Agente Generale riconoscerà il diritto di precedenza in favore di lavoratori assunti a tempo parziale, che svolgono le stesse mansioni o mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l’assunzione, con priorità per i lavoratori che avevano già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

A parità di condizioni, il diritto di precedenza potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi di famiglia e secondariamente dal lavoratore con maggiore anzianità di servizio.

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