Allegato n. 7 – Accordo quadro per l’attuazione del trattamento di previdenza integrativa
Allegato n. 7 – Previdenza Integrativa

Allegato n. 7

1) È istituito un trattamento previdenziale a favore dei dipendenti delle Agenzie Generali INA Assitalia mediante costituzione con atto pubblico ai sensi degli artt. 14, 36, 37 e 38 C.C. di un apposito Fondo di Previdenza, che opera in conformità delle disposizioni legislative in materia.

2) Scopo del Fondo è quello di garantire ai lavoratori l’erogazione di una rendita vitalizia o di un capitale al momento in cui lasciano il servizio avendo maturato il diritto a pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità a carico dell’INPS.

3) Le Agenzie Generali finanziano il trattamento di previdenza mediante versamento, a favore di ciascun dipendente iscritto al Fondo, una volta all’anno, al 31 dicembre, di una somma pari all’1,30% della retribuzione complessiva.
Agli effetti della determinazione della retribuzione complessiva di cui al comma precedente, vanno presi in considerazione esclusivamente i seguenti elementi:
l’importo annuo che al momento del versamento è previsto per la classe di appartenenza della tabella stipendiale nonché dell’indennità di carica del livello nel quale il lavoratore interessato si trova inserito. Per l’anno di assunzione verrà versata una quota pari ad 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato (il relativo versamento avverrà il 1° gennaio dell’anno successivo e sarà computato sugli elementi retributivi in atto il 1° gennaio stesso).

Per l’anno di cessazione verrà versata una quota pari ad 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato (la quota eventualmente versata in più dal 1° gennaio dell’anno verrà recuperata dall’Agenzia Generale sulle competenze comunque spettanti per la cessazione del rapporto).

Il contributo dell’Agenzia Generale, in caso di eventuale non adesione individuale al Fondo non si converte in un trattamento di altro genere.

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