Allegato 10 – Regolamento nazionale per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante
Allegato 10 – Art. 1 – Sfera di applicazione

Allegato 10

L’apprendistato è ammesso per le qualifiche e le mansioni comprese nell’Area Professionale B.
Le assunzioni di apprendisti sono consentite esclusivamente alle Agenzie Generali che negli ultimi 12 mesi non abbiano effettuato alcun licenziamento per riduzione del personale e che abbiano convertito, negli ultimi 36 mesi, almeno il 50% dei contratti di apprendistato giunti a scadenza. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non siano rispettati i predetti limiti, è consentita comunque l’assunzione di un apprendista.
Il datore di lavoro può assumere apprendisti nei numero di 3 ogni 2 dipendenti specializzati e qualificati in servizio; tale rapporto non può superare il 100% per le Agenzie che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità.
Le Agenzie che abbiano alle proprie dipendenze un numero di dipendenti qualificati o specializzati inferiore a 3, possono comunque assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

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