Allegato 10 – Regolamento nazionale per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante
Allegato 10 – Art. 3 – Durata

Allegato 10

La durata del periodo di apprendistato è di minimo 6 mesi e di massimo 36.

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre Agenzie di assicurazione sarà computato presso il nuovo datore di lavoro, ai fini del completamento del periodo di tirocinio prescritto dal presente regolamento, purché l’addestramento si riferisca alle stesse mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, un’interruzione superiore ad un anno.

Ai fini dei riconoscimento di detto cumulo di apprendistato precedentemente prestato presso altre Agenzie, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di apprendistato già compiuti.

In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro per la quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, l’apprendistato è prolungato di un periodo pari all’assenza medesima, a condizione che questa abbia avuto una durata superiore a 30 giorni di calendario.

L’Agente ne darà comunicazione al lavoratore prima della scadenza originaria del rapporto, dando indicazione delle ragioni della proroga ed indicando la nuova data di scadenza.

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