Allegato 11 – Protocollo di intesa: Disciplina contrattuale applicabile ai Dipendenti di cui all’Allegato A al Protocollo d’intesa del 10 febbraio 2001
Allegato n. 11 – Art. 5 – Retribuzione

Allegato n. 11

1. A decorrere dal 1° luglio 2014, per il personale nominativamente individuato nell’Allegato A del Protocollo d’intesa del 10 febbraio 2001, troveranno applicazione le tabelle stipendiali e le altre voci economiche contrattuali (indennità di funzione, quadri, di cassa) di cui al CCNL Impiegati Amministrativi Agenzie Generali (Allegati 2A, 2B, 2D e 2E), con le eccezioni evidenziate nei commi che seguono.

2. Nei confronti di ciascun dipendente che, alla data del 30 giugno 2014, risulti destinatario di un trattamento economico, complessivamente inteso, superiore al trattamento economico quale risultante dall’applicazione delle tabelle stipendiali e delle altre voci economiche contrattuali (indennità di funzione, quadri, di cassa) di cui al CCNL Impiegati Amministrativi Agenzie Generali (Allegati 2A, 2B, 2D e 2E), si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del 1° luglio 2014, sotto forma di assegno ad personam, da suddividere in quattordici mensilità, non rivalutabile né riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi.

3. Per la quantificazione dell’assegno ad personam, si conviene che il trattamento economico spettante agli stessi lavoratori alla data del 1° luglio 2014, debba essere individuato considerando le attribuzioni economiche spettanti ai sensi del Protocollo d’intesa del 26 maggio 2010 nonché delle contrattazioni integrative aziendali e/o collettive aziendali di lavoro eventualmente vigenti.

Conseguentemente, devono considerarsi assorbite le previsioni economiche di cui alle contrattazioni integrative aziendali e/o collettive aziendali di lavoro eventualmente vigenti, spettanti al personale nominativamente individuato nell’allegato A del Protocollo d’intesa del 10 febbraio 2001, secondo le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Potranno essere avviati nuovi negoziati per una contrattazione integrativa aziendale coerente con il processo di unificazione contrattuale condiviso.

4. Ai fini della quantificazione dell’assegno ad personam, si conviene, altresì, che le tabelle stipendiali di cui al Protocollo d’intesa del 26 maggio 2010 debbano essere preventivamente rivalutate di una percentuale onnicomprensiva dell’1% (Allegato 11A).

5. L’assegno ad personam sarà computabile ai fini del trattamento di fine rapporto.

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