Capo I – Disposizioni di carattere generale
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) “addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;
b) “addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;
c) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
d) “corso”: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento;
e) “e-learning”: apprendimento realizzato tramite l’utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet;
f) “formazione in aula”: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;
g) “imprese”: le imprese di assicurazione e/o di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e/o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
h) “intermediari”: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
i) “LMS (learning management system)”: piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l’erogazione dei corsi in modalità e-learning e, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle attività on-line e l’analisi delle statistiche;
j) “LCMS (Learning Content Management System)”: sistemi per la gestione diretta dei contenuti formativi;
k) “modulo formativo”: unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più argomenti didattici omogenei;
l) “Registro o RUI”: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
m) “rete distributiva diretta”: gli intermediari iscritti nella sezione A o D del RUI, inclusi i relativi addetti all’attività di intermediazione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali e i relativi addetti al call center, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI;
n) “videoconferenza”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;
o) “webinar (o web-based seminar)”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.