Capo II – Requisiti professionali – formazione e aggiornamento degli intermediari
1. Sono tenuti all’obbligo di formazione di cui al presente regolamento:
a) addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni C o E del RUI;
b) addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, prima di intraprendere l’attività;
c) gli addetti dei call center degli intermediari che se ne avvalgono, prima di intraprendere l’attività.
2. Sono tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale di cui al presente regolamento:
a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del RUI; b) i soggetti di cui al comma 1.
3. Il presente regolamento si applica anche agli addetti dei call center delle imprese che se ne avvalgono, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, fermo quanto ivi disposto riguardo alla durata prevista per la formazione iniziale e per l’aggiornamento di tali addetti.