Capo II – Requisiti professionali – formazione e aggiornamento degli intermediari – Art. 5 – Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento

Capo II – Requisiti professionali – formazione e aggiornamento degli intermediari

1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui al successivo art. 14, commi 1 e 2, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti nel presente regolamento per i soggetti di cui al comma 3.

2. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del RUI i corsi di aggiornamento sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’art. 14, comma 2.

3. Per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del RUI nonché per gli addetti all’attività di intermediazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e c), i corsi sono tenuti od organizzati a cura dell’intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti. Per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione C del RUI, e per gli addetti al call center delle imprese, i corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano.

4. Nel caso in cui il medesimo addetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dal Regolamento e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi contratti distribuiti.

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