Capo II – Requisiti professionali – formazione e aggiornamento degli intermediari
1. La formazione professionale è:
– pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di intermediazione;
– mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.
2. La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’art. 9 del presente regolamento.
3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.
4. La formazione professionale acquisita rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C o E del RUI o della ripresa dell’attività da parte dei soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lett, b) e c) e dei soggetti di cui all’art. 4, comma 3, se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.