Capo II – Requisiti professionali – formazione e aggiornamento degli intermediari – Art. 8 – Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica

Capo II – Requisiti professionali – formazione e aggiornamento degli intermediari

1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l’aggiornamento, da cui risultino l’ente formatore e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 14, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l’esito positivo dello stesso. L’attestato può essere rilasciato anche in formato digitale ai sensi dell’art. 57, comma 4, Regolamento ISVAP 5/2006.

2. Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.

3. Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento, previo accertamento dell’esatta identità dei partecipanti.

4. Il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il questionario:

– è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;
– è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande;
– può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni singolo partecipante.

5. Il test di verifica dei corsi di formazione di cui all’art. 6 è effettuato esclusivamente in aula. Nell’esecuzione del test non è consentito l’ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, né l’utilizzo di telefoni cellulari.

6. Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.

7. Gli enti che effettuano la formazione o l’aggiornamento su incarico dei soggetti di cui all’art. 5 consegnano agli stessi, anche in formato digitale ai sensi dell’art. 57, comma 4 Reg. ISVAP 5/2006, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:

– il programma del corso;
– i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 14;
– il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;
– il questionario somministrato.

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