Capo IV – Disciplina dei prodotti formativi – Art. 13 – Contenuti dell’obbligo formativo e di aggiornamento

Capo IV – Disciplina dei prodotti formativi

1. La formazione e I’aggiornamento:

– sono finalizzati al conseguimento delle competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare l’adeguatezza dei prodotti in relazione alle esigenze del cliente, nonché ad assisterlo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;
– prevedono una progettazione per aree e moduli didattici.

2. La formazione e l’aggiornamento hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l’attività assicurativa e riassicurativa delle imprese e degli intermediari, in relazione ai contenuti minimi di cui alle aree tematiche e ai moduli riportati nell’allegato 1 al presente regolamento.
In particolare:

a) i corsi di formazione prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all’allegato 1 e l’approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all’attività da svolgere;

b) i corsi di aggiornamento prevedono, per ciascun biennio, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all’allegato 1 e tengono conto dell’evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse alla sezione del RUI di appartenenza, alla dimensione e complessità dell’attività di intermediazione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti intermediati.

3. Nel caso di collocamento a distanza di prodotti assicurativi, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.

4. Per gli iscritti nelle sezioni A e D e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dall’impresa preponente.

5. Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall’impresa che conferisce l’incarico.

6. Ai fini dell’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono nozioni specifiche relative, rispettivamente, alla disciplina del contratto e dell’impresa di riassicurazione e alle norme sulla previdenza complementare.

7. Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei partecipanti.

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