Capo V – Soggetti formatori – Art. 14 – Requisiti dei soggetti formatori

Capo V – Soggetti formatori

1. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’art. 5 possono organizzare la formazione avvalendosi:

a) delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni;

b) di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo e a livello internazionale.

2. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’art. 5 possono organizzare l’aggiornamento avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera c), svolgano l’attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.

3. I docenti incaricati dai soggetti di cui ai commi 1) e 2) sono scelti tra:

a) docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico- finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all’allegato 1;

b) soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l’esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali;

c) dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del RUI, intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata capacità didattica.

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