Capo VII – Disposizioni transitorie e finali – Art. 18 – Disciplina transitoria

Capo VII – Disposizioni transitorie e finali

1. La formazione professionale conseguita in conformità ai criteri fissati dal regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è valida a condizione che sia stata completata entro il 30 giugno 2015 e che la presentazione dell’istanza di iscrizione o reiscrizione nelle sezioni C o E del RUI ovvero l’inizio dell’attività avvengano entro lo stesso termine.

2. L’aggiornamento professionale effettuato entro il 30 giugno 2015 in conformità ai criteri fissati dal regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è valido ai fini del completamento degli obblighi di cui all’art. 38 del medesimo regolamento. E’ valido altresì ai fini del presente regolamento, ferme la cadenza biennale e la durata minima di 60 ore nell’arco del biennio.

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