Articolo 3
1. Ciascuna azienda o comunque ciascun datore di lavoro che si avvalga del presente contratto è tenuto a corrispondere un contributo di assistenza contrattuale di € 16,00 (Sedici/00) per ogni dipendente in forza al momento della prima applicazione del presente CCNL da erogarsi materialmente a mezzo bonifico bancario sul c/c/ n° 000103459149, intestato all’EBISEP, IBAN IT 41 B 02008 01470 000 103459 149.
|2. Per il funzionamento degli strumenti istituzionali previsti dal presente titolo, chiunque si avvalga del presente contratto è tenuto a corrispondere un contributo, salvo diversa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria.
3. Tale contributo è determinato nella misura complessiva dello 1,25% per i primi due anni di applicazione, da destinare alle finalità di cui all’art. 4.
Esso è così ripartito:
a) lo 0,25 %, a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, calcolato sulla retribuzione lorda mensile (per 14 mensilità);
b) lo 1,00 %, a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione lorda mensile (per 14 mensilità) di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti.
Dell’aliquota complessiva di cui al punto 3, lo 0,50 sarà destinato, in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a, al funzionamento degli strumenti contrattuali indicati al successivo art. 4, commi da 1 a 4. Il restante 0,75% sarà destinato al funzionamento della Cassa lavoratori agenziali di cui all’art. 4 comma 5.Tre mesi prima della scadenza biennale di cui sopra, le Parti si incontreranno per valutare eventuali modifiche al contributo di finanziamento dell’Ente.
4. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti.
5. L’importo complessivo, in attesa della costituzione della “Cassa Lavoratori Agenziali” e della convenzione in via di stipula tra EBISEP ed INPS, dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario sul c/c/ n° 000103459149 , intestato all’EBISEP, IBAN IT 41 B 02008 01470 000 103459 149.
Sarà cura dell’EBISEP accantonare in favore della Cassa Lavoratori Agenziali la quota di competenza della medesima nonché comunicare alle parti stipulanti, tempestivamente, l’avvenuta sottoscrizione della convenzione con l’INPS.