Articolo 11 – Contratti a termine

Articolo 11

1. L’assunzione del personale può essere fatta con apposizione di termine, ai sensi del D.Lgs.
06/09/2001, n. 368 così come modificato dal D.L. 34/2014 convertito in L. 78/2014.

2. In caso di risoluzione anticipata del rapporto a termine da parte del lavoratore, per fattispecie diverse da quelle costituenti giusta causa, il risarcimento del danno a carico del lavoratore stesso è convenzionalmente determinato in 15 giorni della retribuzione che sarebbe spettata fino al termine inizialmente previsto.

3 La percentuale dei lavoratori assunti a termine non potrà superare il limite del 30% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato presso l’unità produttiva.

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